Le riforme approvate dal 2023 al Decreto 159 del 2025 hanno riscritto il modo in cui la sorveglianza sanitaria funziona nei luoghi di lavoro. Il quadro giuridico resta quello degli articoli 25 e 41 del D.Lgs. 81 del 2008. Le modifiche hanno ampliato i compiti del Medico Competente e hanno reso più rigidi gli obblighi di valutazione dei rischi.
Il legislatore ha chiarito che la sorveglianza sanitaria non è un atto formale. Si collega in modo diretto ai rischi presenti nei processi produttivi. Le visite mediche devono seguire criteri basati sui fattori di rischio effettivi. Le aziende devono aggiornare la valutazione dei rischi con maggiore frequenza. Il Medico Competente deve verificare che la valutazione sia coerente con le mansioni e con l’esposizione reale dei lavoratori.
L’articolo 41 rivisto ha rafforzato la struttura delle visite. Il Medico Competente deve programmare visite preventive, periodiche, su richiesta e alla ripresa del lavoro dopo assenza prolungata. La norma aggiornata richiede criteri più definiti per stabilire la periodicità. Il medico deve legare la cadenza alla storia clinica del lavoratore e ai cambiamenti del processo produttivo.
Il Decreto 159 del 2025 ha modificato il perimetro delle idoneità. Oggi il giudizio deve contenere indicazioni operative e misure da adottare. Il medico deve motivare ogni limitazione con riferimenti al rischio presente. Le aziende devono dare attuazione alle prescrizioni e devono registrare gli interventi. Il mancato adeguamento può generare responsabilità.
L’articolo 25 anche aggiornato ha ampliato la funzione di raccordo tra medico e datore di lavoro. Il medico deve partecipare in modo attivo alla prevenzione. Deve segnalare criticità, deve proporre misure, deve verificare l’efficacia delle azioni adottate. La norma richiede tracciabilità di ogni comunicazione. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione documenti, dati espositivi, registro dei casi e informazioni sugli impianti.
La riforma incide anche sul giudizio di idoneità. I nuovi criteri richiedono una descrizione chiara della compatibilità tra salute e mansione. Il medico deve motivare il giudizio con elementi clinici e con l’analisi del rischio. La visita non si limita al singolo accertamento ma valuta l’intero contesto lavorativo.
Le applicazioni pratiche nelle aziende sono immediate. Serve coordinamento più stretto tra RSPP, medico e datore di lavoro. La valutazione dei rischi deve contenere dati aggiornati su rumore, agenti chimici, movimentazione, turni, microclima e fatica. Ogni modifica impiantistica richiede revisione degli accertamenti sanitari. Le aziende devono tracciare ogni passaggio e conservare tutta la documentazione.
Il quadro attuale indica un modello diverso di sorveglianza sanitaria. Il medico assume una funzione più integrata nel sistema prevenzionistico. Le aziende devono investire in organizzazione e tracciabilità. La finalità resta tutelare la salute del lavoratore con strumenti più precisi e con responsabilità definite.
